Azione revocatoria. Vendita di bene personale dell'amministratore di società di capitali successivamente fallita per ripianare passività facente capo a quest'ultima. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 14478 del 26 maggio 2021)

In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l'atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è dato di sapere, invero, come il Giudice di merito avesse precedentemente potuto dichiarare inefficace l'atto di disposizione relativo ad un proprio bene perdonale posto in essere dall'amministratore della società fallita, eventualità qualificabile come datio in solutum del terzo. Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., quest'ultima ha riformato la decisione con la quale, su iniziativa del curatore fallimentare, era stata dichiarata inefficace l'alienazione a terzi di un immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", allo scopo di estinguere un debito della società di capitali nei confronti degli acquirenti dell'immobile. E' infatti di tutta evidenza come la società e, indirettamente, i creditori della stessa, si siano giovati dell'atto di disposizione per il cui tramite si può concludere che le passività facenti capo alla società stessa siano diminuite a fronte della cessione di un bene appartenente a terzi, dunque senza nocumento per il ceto creditorio.

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