Vendita di un bene immobile per far fronte a debiti pregressi. Proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 20340 del 28 settembre 2020)

In materia di garanzie patrimoniali, la vendita di un immobile effettuata dal padre al figlio è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il ricavato è stato impiegato per pagare debiti pregressi. Il cedente, infatti, deve dimostrare che il trasferimento dell’immobile di maggior pregio del suo patrimonio era l’unica soluzione possibile per estinguere tutte le pendenze. A tal fine deve fornire la prova che la vendita al figlio del bene immobile di maggior valore tra quelli facenti parte del suo patrimonio fosse l'unico modo per far fronte ai debiti pregressi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema di cui alla pronunzia in esame è del tutto peculiare: infatti ci si interrogava sul fatto se l'atto dispositivo (la vendita del bene effettuata da padre a figlio) integrasse gli estremi dell'eventus damni e se potesse essere qualificato come "atto dovuto". Sotto il primo profilo è stata ritenuta rilevante la circostanza che il bene oggetto dell'atto di disposizione fosse quello di maggior valore nel patrimonio del disponente e che il valore di quelli residui si manifestasse tale da pregiudicare la possibilità del creditore di soddisfare il proprio credito, mentre dal secondo punto di vista doveva essere stabilito se l'atto dispositivo dovesse essere sottratto revocatoria in quanto atto dovuto, essendo il padre debitore del figlio. Sotto questo aspetto già in grado di appello era stato deciso che la vendita del bene non fosse l'unico modo per ripianare i pregressi debiti da parte della odierna ricorrente. Rimane da chiedersi perché non sia stato fin da subito qualificato lo scambio in chiave di datio in solutum.

Aggiungi un commento