Azione revocatoria e atto di disposizione posto in essere da uno dei coniugi in regime di comunione legale. Assenza di litisconsorzio necessario. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 18707 del 1 luglio 2021)

Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 cod.civ., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. esclude che nel giudizio intercorrente tra il creditore e il debitore, avente ad oggetto la revocatoria di un atto ricadente nella comunione legale dei beni tra i coniugi e alienato da costoro a terzi, il coniuge non debitore sia litisconsorte necessario nel relativo procedimento. Infatti la pronunzia di inefficacia conseguente all'accoglimento della domanda del creditore sortisce effetti solo in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, senza far venir meno ogni altro
effetto dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Sez. III, 17021/2015).

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