Cass. civile, sez. II del 2020 numero 18291 (03/09/2020)



In tema di garanzia patrimoniali è ammessa l’azione revocatoria ordinaria anche in riferimento di un contratto di cessione di cubatura. Il rimedio può essere proposto infatti non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. Non è pertanto da escludere nel caso l'esperibilità dell'azione non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito.

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