Conferimento di beni in società unipersonale ed esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 27290 del 16 settembre 2022)

L'assoggettabilità all'azione revocatoria dell'atto di conferimento societario è stata già riconosciuta - su un piano generale - da questa Corte, la quale non solo né ha affermato la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, ma ha pure precisato che "neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus", e ciò perché, "nel solco di una tradizione ormai secolare, l'accoglimento dell'azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative" del creditore, escludendo, infine, che "la tutela del capitale sociale" possa "spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori.
L'avvenuta "sostituzione" della quota di partecipazione a quei beni nella garanzia patrimoniale generica del debitore è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. "eventus damni", se è vero che esso ricorre quando l'atto dispositivo determini una variazione "anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Neppure il conferimento in società di un bene da parte del debitore è escluso dalla possibilità che sia esperita l'azione revocatoria ordinaria. La S.C. si sofferma, più specificamente, sul tema del pregiudizio alle ragioni del creditore. Infatti l'osservazione in base alla quale al bene conferito si sostituirebbe, quale equivalente economico, la quota nella partecipazione societaria, non ha pregio neppure quando la società fosse integralmente partecipata dal debitore conferente. Anche in tale occasione infatti avrebbe luogo quella variazione qualitativa negativa della consistenza patrimoniale indotta dalla minor esitabilità del bene surrogato che viene a sostanziare l'eventus damni.

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