Legittimazione attiva (azione revocatoria ordinaria)



Ai fini della proposizione (nonchè del successivo eventuale accoglimento della relativa domanda: Cass. Civ. Sez. II, 5081/94; Cass. Civ. Sez. II, 1220/86) dell'azione revocatoria ordinaria si palesa necessario che il revocante rivesta la qualità di creditore del revocato.
Non è indispensabile che il credito vantato da colui che agisce sia liquido, certo ed esigibile (o addirittura già verificato nella consistenza per il tramite di un accertamento giudiziario). Così può considerarsi legittimato anche il creditore il cui diritto sia sottoposto a termine iniziale (Cass. Civ. Sez. I, 2400/90) ovvero a condizione sospensiva nota1. V'è tuttavia di più: la giurisprudenza afferma costantemente la sufficienza di un diritto di credito anche semplicemente ipotetico (Cass. Civ. Sez. III, ord. 28181/2023; Cass. Civ., Sez. II, 23666/2015; Cass. Civ. Sez. I, 1712/98; Cass. Civ. Sez. II, 12144/99) nota2. Tale sarebbe l'eventuale diritto vantato nei confronti del fidejussore quando il debitore principale non potesse ancora essere considerato inadempiente (Cass. Civ. Sez. I, 11251/90) oppure il risarcimento del danno nei confronti del promittente alienante nei cui confronti sia stata intrapresa parallelamente l'azione di cui all'art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 5863/98 ). Rispetto al credito eventuale o ipotetico si distingue il credito litigioso, la cui fondatezza sia contestata con una lite in corso: in tal caso è stata negata la praticabilità del rimedio in esame (Cass. Civ. Sez. II, 10414/01).

La legittimazione attiva sussiste anche in capo al creditore che già avesse pignorato il bene avverso l'atto di disposizione che comunque il debitore ha posto in essere dopo aver proposto opposizione agli atti esecutivi, rinvenendo la propria ragion d'essere nella possibilità di un esito vittorioso di tale opposizione (Cass. Civ., Sez. III, 3179/2016).

Giova osservare come non sia indispensabile nominare un curatore speciale nell'ipotesi in cui l'atto assoggettato. a revocatoria sia una donazione intercorrente tra un genitore e un figlio minore d'età (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 8438/2018).

Note

nota1

Cfr. Cosattini, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950, p.105.
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nota2

In dottrina, al contrario, si dubita che possa essere legittimato chi abbia solo una ragione di credito eventuale. Si veda Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.438.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • COSATTINI, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950

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