Azione revocatoria e contratto preliminare di vendita immobiliare. Intrinseca insussistenza del requisito dell'eventus damni. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17067 del 26 giugno 2019)

Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'"eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' assoggettabile ad azione revocatoria ordinari il contratto preliminare di vendita immobiliare? La risposta della S.C. è negativa:
la negoziazione preliminare non possiede infatti alcun effetto traslativo come invece si può dire per il contratto definitivo. Ne segue come non possa danneggiare il creditore del disponente. Gioverebbe però sottolineare come, in esito alla vendita, ad un bene come l'immobile venga a sostituirsi un altro bene (vale a dire il prezzo), la cui "mobilità" ben potrebbe recare pregiudizio al creditore: l'occultabilità dello stesso infatti ne potrebbe cagionare la sottrazione a quella garanzia patrimoniale generica che costituisce il presupposto per l'aggredibilità del debitore inadempiente.

Aggiungi un commento