Cessione di quota di cubatura. Proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18291 del 3 settembre 2020)

In tema di garanzia patrimoniali è ammessa l’azione revocatoria ordinaria anche in riferimento di un contratto di cessione di cubatura. Il rimedio può essere proposto infatti non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. Non è pertanto da escludere nel caso l'esperibilità dell'azione non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'attore aveva domandato che fosse revocato l'atto di conferimento in società di un terreno nella parte in cui non veniva considerata la cessione di quota di cubatura che pure era stata convenuta. Le ragioni che avrebbero potuto opporsi all'accoglimento della tesi dell'ammissibilità della revocatoria invero non mancavano. La Corte di merito infatti aveva osservato come la pretesa pronuncia revocatoria si sarebbe trasformata “in una sorta di inammissibile condanna all’adempimento in forma specifica in danno del terzo acquirente (vale a dire la società conferitaria, n.d.r.), in spregio del suo acquisto libero da pesi di qualsiasi genere e della sua poziore trascrizione”. E' tuttavia ben vero che detto terzo in effetti non era altro se non la società partecipata dagli stessi convenuti. Ciò premesso la S.C. ha statuito nel senso della praticabilità dell'azione, sulla scorta della sua utilità a ricostruire la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore.

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