Azione revocatoria e collegamento negoziale



Speciale importanza ai fini della revocabilità (sia ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. , sia dell'art. 67 l.fall. ) può rivestire il collegamento negoziale tra più atti nota1. Si pensi al caso in cui un atto di disposizione (una vendita, il soddisfacimento di un creditore per il tramite di una datio in solutum) non possa di per sè essere considerato come pericoloso per la sicurezza del credito, ma che, tuttavia, costituisca, in riferimento alla complessità degli effetti di una serie di atti (ciascuno dei quali di per sè inidoneo a pregiudicare la solidità del patrimonio del debitore), l'indice di un disegno del debitore volto specificamente a far venir meno la garanzia patrimoniale generica del creditore.

In questo caso il creditore che intende agire in revocatoria può forse impugnare soltanto l'ultimo di questi atti oppure ha la possibilità di domandare che sia dichiarata l'inefficacia anche di quelli cronologicamente antecedenti, quando siano funzionalmente collegati nel riferito modo?

Al quesito la giurisprudenza ha dato una risposta positiva, soprattutto con riferimento alla brevità dell'arco temporale nel corso del quale gli atti siano stati posti in essere (Cass. Civ. Sez. I, 5178/77) nota2. E' stata anche opportunamente evocata la considerazione unitaria dell'elemento soggettivo (il c.d. consilium fraudis) alla luce del quale poter sindacare dell'esistenza del riferito collegamento (Cass. Civ. Sez. III, 1341/96; Cass. Civ. Sez. II, 3356/77). Non soltanto: quando il collegamento funzionale tra più atti fosse tale da far intendere l'esistenza, al di là dell'utilizzo di negozi tipici, ad una finalità riconducibile ad una sostanziale datio in solutum, si potrebbe prescindere anche dalla prova dell'elemento della scientia decotionis da parte dell'altro contraente (Cass. Civ., Sez. I, 12644/11).

In base alle considerazioni sopra riportate è stato anche sottolineato come non sia rilevante che l'azione revocatoria sia promossa contro tutti gli atti, bensì anche semplicemente contro quello più significativo dal punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode (Cass. Civ., Sez. VI-III, 19129/2015).

Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.135; Costanza, Atto di disposizione, eventus damni, nesso di causalità, in Giust. civ., I, 1983, p.1180.
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nota2

Cfr. Bregoli, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. VI, Torino, 1997, p.536.
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Bibliografia

  • BREGOLI, Torino, Comm.cod.civ. direttoda Cendon, VI, 1997
  • COSTANZA, Atto di disposizione, eventus damni, nesso di dausalità, Giust.civ., I, 1983

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