Dispensa dall'imputazione ex se : nozione e causa



Il III comma dell'art. 564 cod.civ. prevede, in modo indiretto, la possibilità che il disponente dispensi il legittimario dall'imputazione ex se dei lasciti effettuati a di lui favore.

L'effetto di una tale dispensa è quello di far gravare dette liberalità
(che possono essere state effettuate anche per donazione precedente) sulla porzione disponibile dell'asse, di modo che il legittimario possa fruire di esse in aggiunta rispetto alla porzione legittima di spettanza. E' chiaro che l'efficacia della dispensa dall'imputazione ex se può giungere fino al punto da giustificare un'attribuzione di entità tale da esaurire interamente la parte disponibile. Oltre tale limite gli altri legittimari potranno agire in riduzione.

E' discussa in dottrina la natura giuridica della dispensa: se si tratti di una clausola accessoria all'atto (donazione, lascito testamentario)nota1 con il quale viene disposta la liberalità ovvero di un atto negoziale unilaterale autonomonota2.

Prevale quest'ultima opinione: la dispensa dall'imputazione ex se costituisce un negozio giuridico mortis causa eccezionalmente veicolabile da un atto tra vivi (come la donazione nella quale fosse contenuta). Essa viene infatti a porre una disciplina speciale rispetto ai criteri di attribuzione delle attività dell'ereditando in considerazione della morte di costui, essendo connotato di una forza dispositiva autonoma rispetto alle altre disposizioninota3.

Caratteristica peculiare dell'atto è quella di poter essere portato anche da una donazione ovvero da un atto formalmente autonomo, come si dirà a proposito della disamina dell'aspetto formale della dispensa.

Sempre sotto il profilo causale appare evidente un collegamento negoziale funzionale tra la disposizione liberale e la dispensa dall'imputazione che la riguardanota4.

Ai sensi del IV° comma dell'art. 564 cod.civ., la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori: ciò con il fine evidente di impedire che il disponente , dispensando dall'imputazione i donatari successivi, possa conseguire l'effetto sostanziale di revocare le precedenti donazioni.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1966, p.611 e Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.277.
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nota2

Tesi sostenuta da Andrini, La dispensa dalla collazione e dalla imputazione ex se, in Successioni e donazioni, dir. da Rescigno, Padova, 1994, p.144.
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nota3

Mengoni, Successione necessaria, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XLIII, t.2, Milano, 1984, p.275.
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nota4

Cfr. ancora Mengoni, cit., p.275.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • MENGONI, Successione necessaria, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XLIII, 1984

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