Il legatario è avente causa dall'ereditando a titolo particolare. Per tale motivo la di lui posizione giuridica si differenzia nettamente rispetto a quella dell'erede, ideale prosecutore della personalità del defunto. E' tuttavia ben possibile che uno o più eredi possano assumere la qualità parallela di legatari e che a carico di essi sia posto un onere a vantaggio di un soggetto terzo (è stato deciso che, nell'ipotesi di inadempimento del modo, si darebbe tra coeredi litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II,
1468/2018). In ogni caso, come anche in riferimento alla situazione dell'erede, è possibile parlare, in riferimento agli strumenti di tutela del legatario, di
una tutela discendente direttamente dalla natura del diritto oggetto della disposizione (come tale già spettante anche al de cuius )
e di una tutela nuova, che cioè compete al legatario come tale nota1. Strumenti di protezione della prima specie possono essere considerati i rimedi contrattuali (l'azione volta ad ottenere l'annullamento, la risoluzione, la rescissione), l'azione revocatoria, le azioni a difesa dei diritti reali che competevano anche all'ereditando in dipendenza delle modalità di acquisto e della consistenza giuridica del diritto oggetto del lascito.
Più interessanti ai fini della presente disamina sono i mezzi di protezione del diritto del legatario che gli competono in quanto tale e che, proprio per questo, non spettavano al defunto.
Spicca al riguardo l'azione, generale e di carattere appunto personale, intesa ad ottenere l'adempimento dall'onerato (sia esso erede o legatario) delle obbligazioni scaturenti dala disposizione a titolo particolare. Si pensi ad ogni caso in cui il legato sortisca effetti semplicemente obbligatori (legato di prestazioni periodiche (
art.670 cod.civ.), tra cui spicca quello alimentare di cui all'
art.660 cod.civ., quello avente ad oggetto la cosa appartenente ad altri (
art.651 cod.civ.) ovvero una cosa determinata soltanto nel genere di cui all'
art.653 cod.civ.). E' inoltre il caso di notare come il legatario di genere disponga, avverso i rischi della possibile confusione con gli altri beni dell'asse ereditario, dell'ulteriore protezione costituita dalla possibilità di
agire in separazione (II comma
art.519 cod.civ.), sia pure in una posizione subordinata a quiella dei creditori ereditari.
Per quanto attiene invece ai
legati con effetti reali traslativi al legatario competerà comunque (
art.649 cod.civ.)
il diritto di ottenere, previa richiesta, il possesso di quanto oggetto della disposizione, pur quando ne fosse stato dispensato dal testatore
nota2.
Per completare la disamina della situazione giuridica del legatario sarà infine il caso di indagare anche
il tema delle alienazioni poste in essere dal legatario apparente che, come tale, venga a compiere atti di disposizione idonei, in quanto effettuati in favore di terzi di buona fede, a depauperare la consistenza dell'asse ereditario (art.2652,
n.7, cod.civ.). Il problema è meno rilevante di quanto è dato di poter osservare in relazione all'analoga attività dell'erede apparente (
art.534 cod.civ.), a proposito del quale la legge appronta una più vasta tutela del terzo avente causa.
nota1
Note
nota1
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.238.
top1nota
nota2
Venendo in esame un legato sottoposto a condizione sospensiva, l'onerato potrà essere tenuto a dare le garanzie di cui all'art.
640 cod.civ..
top2Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002