Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento, del sequestro



Per il tramite della Legge 18 giugno 2009, n.69 sono stati introdotti due nuovi articoli nel codice civile.

Si tratta degli artt. 2668 bis e 2668 ter cod.civ., norme finalizzate a porre un limite temporale alla durata delle trascrizioni pregiudizievoli riguardanti domande giudiziali (art.2652 cod.civ. ), pignoramenti e provvedimenti portanti sequestro di beni immobili. La ratio si rinviene agevolmente nella finalità di impedire che l'inerzia susseguente alla eliminazione del contenzioso instauratosi tra parti, una delle quali abbia in qualche modo promosso azione culminante nella trascrizione di formalità pregiudizievoli sui beni dell'altra, abbia a riflettersi in un pregiudizio alla circolazione dei beni. Capita infatti che, a causa del tempo trascorso, quando si cerca di operare la cancellazione delle predette formalità pregiudizievoli, più non si riesca a rinvenire la documentazione necessaria (provvedimenti giudiziali di estinzione della procedura esecutiva ormai abbandonata, verbali d'udienza relativi a cause ormai estinte, indisponibilità del creditore procedente).

Ai sensi dell'art. 2668 bis cod.civ. , intitolato "durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale", la trascrizione della stessa conserva efficacia per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima che scada il predetto termine. Allo scopo di ottenere la rinnovazione si presenta presso l'Ufficio del Territorio una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione. Nella stessa occorre dichiarare che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni essere stati trasferiti in capo agli eredi o comunque ad altri soggetti aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2659 cod.civ. , se queste risultano dai registri medesimi.
Non potrebbe invece essere richiesta la rinnovazione della formalità quando fosse stata vittoriosamente impugnata per revocazione ex art. 395 c.p.c. la pronunzia in appello con la quale fosse stata respinta la domanda di simulazione già trascritta (Cass. Civ. Sez. III, ord. 34402/2022).

Ai sensi dell'art. 2668 ter cod.civ., intitolato "durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili", le disposizioni di cui alla precedente norma si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Il sequestro al quale si riferisce la norma è quello disposto dal giudice civile. Il sequestro può anche essere disposto nell'ambito di un procedimento penale. Si pensi al sequestro preventivo in vista della confisca di cui all'art. 321 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 54218/2016).

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