Trascrizione della domanda giudiziale intesa a contestare il fondamento di un acquisto a causa di morte



L'art. 2652, n. 7, cod.civ. prevede che siano soggette a trascrizione le domande giudiziali dirette a contestare il fondamento di un acquisto mortis causa sia nell'ipotesi in cui si tratti di acquisto a titolo di erede, sia in quello in cui il titolo acquisitivo sia il legato (acquisti che devono comunque essere trascritti ai sensi degli artt. 2648 e 2660 cod.civ.).

La norma deve essere evidentemente coordinata con l'art. 534 cod.civ. , che viene espressamente indicato dalla seconda parte del n.4. Da questo punto di vista l'art. 2652, n.7, cod.civ. possiede un ambito applicativo estremamente più ampio. Mentre l'art. 534 cod.civ. si riferisce ai soli atti acquisitivi dei terzi aventi causa dall'erede apparente in forza di convenzioni stipulate con costui, il n.7 della norma in esame assume in considerazione tutte le domande giudiziali che potenzialmente abbiano ad oggetto la contestazione di un qualsiasi acquisto a causa di morte (non soltanto cioè la petitio hereditatis, bensì anche l'azione di mero accertamento della qualità di erede come anche l'azione volta a far dichiarare l'invalidità del testamento)nota1. Svolta questa premessa, è chiara comunque la forte relazione che si pone tra le due norme.

Si pensi al caso in cui Caio comportandosi come erede di Filano, compia atto di accettazione d'eredità (che, come tale, sia successivamente trascritto, stante l'esistenza nell'asse di beni immobili). E' chiaro che, in questa ingannevole veste Caio ben potrebbe intavolare trattative con chiunque, allo scopo di alienare i cespiti ereditari. Se Tizio, erede vero, desidera premunirsi contro tale rischio occorre si affretti a trascrivere la domanda giudiziale intesa al riconoscimento della propria qualità di erede e, inversamente, all'insussistenza di detta qualità in capo a Caio. Qualora Caio successivamente venda a Terzo uno dei beni dell'asse, tale atto è in grado di esplicare effetti traslativi. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale svolta da Tizio l'acquisto di Terzo cadrà: egli infatti era in grado di rendersi conto del rischio che si assumeva comprando da Caio.

La trascrizione della domanda è dunque finalizzata alla disciplina del rapporto tra erede vero ed aventi causa dall'erede o dal legatario apparenti nota2.

Note

nota1

Così Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.560. In questo senso l'art.2652, n.7, cod.civ. ha un ambito di applicazione più ampio giacché ricomprende anche gli acquisti a titolo gratuito dall'erede apparente, che invece risultano esclusi dall'art.534 cod.civ. (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.672).
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nota2

E' evidente che questa trascrizione non è in grado di risolvere la controversia inerente il rapporto erede vero- erede apparente, poiché né la trascrizione né il titolo sono idonei a giustificare la successione mortis causa: cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, II ed., Milano, 2002, p.254.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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