L'art.
2652 n.4 cod.civ. prevede che siano soggette a trascrizione le domande giudiziali dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La disposizione si riferisce tanto alla simulazione assoluta quanto a quella relativa (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
1752/2018, che ha avuto modo anche di escludere la natura abusiva della trascrizione, quando non sia operata al solo fine di nuocere alla controparte). Si pensi al caso in cui Tizio abbia alienato simulatamente a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10. Qualora Caio a propria volta venda a Terzo lo stesso bene, tale atto è in grado di esplicare effetti traslativi. Solitamente la simulazione è un fenomeno ignoto ai soggetti estranei all'accordo simulatorio. Sotto questo profilo la seconda parte del n.4 della norma in considerazione ribadisce la prescrizione di cui all'art.
1415 cod.civ., precisando che la sentenza di accoglimento della domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Al contrario, nell'esemplificazione svolta, se Tizio trascrive la domanda giudiziale intesa all'accertamento della natura simulata dell'atto contro Caio, Terzo è in grado di conoscere del rischio connesso all'eventuale acquisto. Venendo Terzo ad acquistare il bene da Caio ed avendo trascritto il proprio titolo successivamente alla domanda giudiziale di Tizio, l'accoglimento di quest'ultima verrebbe conseguentemente a porre nel nulla l'acquisto di Terzo
nota1 .
La trascrizione della domanda è dunque finalizzata alla disciplina del rapporto tra titolare effettivo del diritto ed aventi causa dal simulato acquirente. Essa non svolge alcuna funzione sia con riferimento al rapporto tra le parti del negozio simulato (l'apparente alienante e il simulato acquirente), sia relativamente alla risoluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore.
Il modo di operare della posizione in esame può essere dinamicamente rappresentato nella figura sotto riportata:
Note
nota1
L'avente causa dal simulato alienante che ha trascritto il proprio titolo prima della trascrizione dell'alienazione simulata, prevale sull'avente causa dal simulato acquirente (Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 291).
top1 Bibliografia
- MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975