Acquisto dal legatario apparente, acquisto a titolo gratuito dall'erede apparente



L'art. 534 cod. civ. prevede una forma di tutela nei confronti di chi abbia acquistato un diritto da chi appare rivestire la qualità di erede.

Che cosa dire invece dell'apparente legatario?

Occorre cioè domandarsi se esista una forma di tutela per colui che si sia trovato ad acquistare un diritto da chi, pur non rivestendone la qualità, sia apparso come legatario . Il problema merita di essere preliminarmente inquadrato nell'ambito dei principi generali. L'erede riveste la qualità di avente causa dal de cuius, mentre il legatario non è tale, essendo l'erede obbligato a soddisfare i legati che il testatore avesse disposto. Ancor più banalmente, mentre una successione a titolo di erede è un fenomeno diffusissimo, riconnettendosi comunque alla morte di una persona fisica che venisse meno anche in difetto di disposizioni di ultima volontà, vale a dire ab intestato, il legato appare invece inscindibilmente connesso alla redazione di un negozio testamentario quale che sia. Questo aiuta a spiegare perché l'art. 534 cod. civ. non prenda in considerazione il caso del legatario nota1. In altri termini la situazione delineata è alquanto inusuale. Essa tuttavia non è priva di qualsiasi tutela.

L'art. 2652, n. 7 cod. civ. prevede principalmente che debbano essere trascritte le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. La norma fa seguito disponendo che, "salvo quanto è disposto dal II e dal III comma dell'art. 534 cod.civ. , se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede, che in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario ".

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Quale è il senso di questa disposizione? Significa che, rispetto alla figura di cui all'art. 534 cod. civ. , esiste un ambito di protezione aggiuntiva, tuttavia subordinato al decorso di un quinquennio tra la trascrizione del titolo (inteso come l'acquisto mortis causa intercorrente tra de cuius ed erede o legatario apparente nota2 ) e la trascrizione della domanda giudiziale volta a contestarlo ed a contestare conseguentemente anche l'acquisto effettuato dal terzo.

Esiste, dunque, rispetto all'art. 534 cod. civ. una duplice differenza, l'una relativa all'ambito di tutela, che riguarda anche gli acquisti dall'erede apparente effettuati a titolo gratuito e, appunto, gli acquisti operati dal legatario apparente, l'altra concernente i requisiti (il decorso del quinquennio) affinchè la medesima dispieghi i propri effetti nota3. Sembra inoltre sussistere un ulteriore e fondamentale elemento divergente: mentre per quanto attiene all'art. 534 cod.civ. il requisito della buona fede deve essere provato dal terzo avente causa, nel caso di cui al n.7 dell'art. 2652 cod. civ. esso pare possa presumersi, in applicazione della regola di cui all'art. 1147 cod. civ. (Cass.Civ. Sez.II, 1402/89 ) nota4. Il punto è comunque controverso, essendosi sostenuto in dottrina che l'art. 2652, n. 7 cod. civ. non potrebbe se non porsi sulla stessa linea ideale dell'art. 534 cod. civ. nota5.

Tutela aggiuntiva approntata dal n.7 dell' art. 2652
rispetto all' art. 534 cod.civ.


  • acquisti anche a titolo gratuito
  • acquisti operati dal legatario apparente
  • presunzione di buona fede del terzo Elemento ulteriore della fattispecie acquisitiva:


  • Decorso di 5 anni tra trascrizione del titolo e trascrizione della domanda giudiziale


Note

nota1

Parte della dottrina sostiene l'applicabilità in via analogica dell'art. 534 cod. civ. anche all'acquisto dal legatario apparente (così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.673; Ferri, Della trascrizione immobiliare (Artt.2643-2682), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, p. 227, sulla base della considerazione della evidente analogia che ricorrerebbe con l'ipotesi di acquisto dall'erede apparente e con il fatto che l'art. 2652, n. 7, cod. civ. prevederebbe una analoga disciplina per entrambe le fattispecie. A ciò sufficiente replicare che la diversità di presupposti che la norma da ultimo richiamata prevede rispetto al caso dell'acquisto dall'erede apparente non ci consente di parificare in toto le due ipotesi, ma anzi giustifica la necessità di separarle anche nel loro ambito di applicazione).
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nota2

Si pensi alla fondamentale importanza giocata dal ruolo della trascrizione dell'acquisto a causa di morte non soltanto al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni, ma anche (ciò che è evidentemente correlato a tale principio) al fine di potere il terzo allegare l'efficacia della fattispecie acquisitiva in esame, fondata per l'appunto sulla priorità della trascrizione del titolo e sul decorso del tempo. Giova rammentare che a ciò non gioverebbe la mera trascrizione della denunzia di successione, la cui funzione è meramente fiscale.
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nota3

Analogamente Nicolò, La trascrizione, vol. I, Milano, 1973, p. 17.
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nota4

Così anche Gentile, voce Trascrizione, in N.mo Dig.it., p. 525.
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nota5

In questo senso Ferri, op.cit., p.263.
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Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • GENTILE, Trascrizione, N.sso Dig. it. , XIX
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, III, 1973

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