Effetti indiretti dell'atto nullo



Si fa menzione tra gli interpreti di effetti indiretti prodotti dalla fattispecie negoziale nulla, allo scopo di giustificare ipotesi nelle quali l'atto nullo parrebbe sortire un qualche effetto.

Talvolta, ad esempio, il comportamento tenuto dalle parti con riferimento al negozio nullo ovvero quest'ultimo, in combinazione con ulteriori elementi, viene a fondare una specifica efficacia: si pensi alla conferma del testamento e della donazione nulli (artt. 590 , 799 cod.civ.), alla conversione del contratto nullo (art. 1424 cod.civ.) etc..

Occorre a questo proposito precisare che l'atto nullo, inidoneo a sortire di per sé efficacia (diretta), può comunque costituire parte di una fattispecie di carattere più ampio, della quale esso viene a costituire un elemento: tale fattispecie può essere prevista dalla legge come produttiva di una efficacia peculiare.

Si tratta tuttavia di effetti in relazione ai quali l'atto non vale come tale, bensì come mero fatto giuridico, per lo più in combinazione con altri elementi di varia specie. L'efficacia non è dunque quella tipica che l'atto negoziale sarebbe diretto a produrre, atteggiandosi bensì diversamente. Si tratta di effetti di altra natura, riconnessi ad una fattispecie complessiva della quale l'atto nullo non costituisce altro se non un semplice elemento.

Volendo effettuare una breve panoramica di queste ipotesi, ferma restando una ulteriore specifica disamina, è possibile ricordare che:
  1. si parla di conversione del negozio nullo (art. 1424 cod.civ.) per alludere ad una situazione nella quale è ricostruibile interpretativamente una volontà delle parti corrispondente ad una fattispecie di atto valida;
  2. si fa menzione di "pubblicità sanante" con riferimento all'acquisto relativo a beni immobili operato in base ad un atto il cui antecedente sia costituito da un titolo di acquisto nullo, seguito dall'effettuazione della formalità di trascrizione e dal decorso di un quinquennio senza che vengano proposte impugnative rimane fermo (n.6 art. 2652 cod.civ.);
  3. un titolo negoziale nullo può comunque valere a qualificare in chiave di possesso anzichè di detenzione il nesso tra il soggetto e la res della quale abbia conseguito la disponibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 9566/2024 in tema di donazione; in tema di vendita, analogamente: Cass. Civ., Sez. II, 21726/2019).
  4. gli artt. 590 e 799 cod.civ. configurano casi di conferma della disposizione testamentaria o della donazione nulle;
  5. l'art. 40 III comma della Legge 47/85 prevede un ipotesi di conferma relativa ad un atto nullo per difetto delle menzioni urbanistiche previste dalla medesima legge;
  6. la nullità dell'atto costitutivo della società, quando sia seguita l'iscrizione nel registro delle imprese, non segue le regole generali. La pronunzia opera quale causa di risoluzione, di scioglimento della società (art. 2332 cod.civ.). Ciò è dimostrato dal fatto che la norma, al IV comma, afferma che "La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori". Se la stipulazione del contratto di società nullo non avesse prodotto alcun effetto non vi sarebbe alcun bisogno di provvedere alla nomina di un liquidatore: non vi sarebbe alcunchè da liquidare;
  7. la nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni può, in esito alla riforma del diritto societario, essere sanata ai sensi dell'art.2379 bis cod.civ.;
  8. ai sensi dell'art. 2504 quater cod.civ., una volta che siano state eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, a norma del secondo comma dell' art. 2504 , l' invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata, rimanendo tuttavia salva la possibilità per i soci o i terzi che abbiano subito un danno in conseguenza della fusione di richiederne il risarcimento;
  9. a mente dell'art. 2500 bis cod. civ. , introdotto all'esito della riforma del diritto societario del 2003, eseguita la pubblicità prevista dal III comma dell'art. 2500 cod. civ. , l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata, salva anche in questa ipotesi (come in quella della fusione) la possibilità di domandare il risarcimento del danno;
  10. l' art. 2126 cod.civ. prevede una speciale disciplina della prestazione lavorativa afferente ad un contratto di lavoro nullo. La pronunzia di nullità non opera in riferimento al periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. L'inefficacia opera ex nunc;
  11. ai sensi dell'ultima parte del I comma dell'art. 2 della legge 18 giugno 1998 n. 12 , viene affermato il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate anche nell'ipotesi in cui il contratto di subfornitura si debba considerare nullo per difetto dell'indispensabile formalismo dello scritto;
  12. il matrimonio nullo produce effetti sia a favore dei coniugi sia della prole a determinate condizioni previste dall'art. 128 cod.civ. (matrimonio putativo).

Prassi collegate

  • Quesito n. 399-2007/C, Falsità della dichiarazione di parte relativa all'insussistenza di abusi edilizi, sussistenza di abuso minore e commerciabilità



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