Conseguenze della nullità tra le parti e per i terzi



Pur non producendo il negozio nullo alcun effetto, la nullità dell'atto non impedisce tuttavia che quanto in esso contenuto non possa essere eseguito in fatto: una cosa è l'invalidità e l'efficacia di un atto sotto il profilo giuridico, un'altra è la sua materiale esecuzione.
Sicuramente il contratto con il quale Tizio si obbliga ad uccidere Caio verso corrispettivo di un compenso è nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto. Ciò non impedisce purtroppo che il piano possa esser portato a compimento.

Possibile è, inversamente, che un contratto nullo non venga portato ad esecuzione o perché le parti stesse sono consapevoli di tale condizione patologica ovvero perché, più semplicemente, ciascuna parte si disinteressa di effettuare o di richiedere le prestazioni di cui all'accordo negoziale.
Il problema si pone quando sorgono contestazioni, pretendendo una parte che si dia esecuzione all'accordo, ovvero si rifiuti di darla: in questo caso si palesa la necessità di adire il Giudice per far dichiarare l'invalidità dell'atto.

Da un lato tuttavia il legislatore apporta talvolta deroghe alla regola della assoluta inettitudine dell'atto a sortire effetti (in dipendenza di ipotesi eccezionali di sanatoria o di recupero delle condotte poste in essere in dipendenza dell'atto, sulla scorta della rilevanza fattuale del rapporto comunque instauratosi) altre volte l'eventuale rilevanza del negozio nullo viene in esame, soprattutto in riferimento ai terzi, sia pure come mero fatto giuridico.

Sotto il primo profilo si considerino ad esempio, l'art. 2126 cod.civ., in materia di lavoro, il II comma dell'art. 2332 cod.civ. , in tema di società per azioni (per tutto il periodo in cui un rapporto di lavoro abbia esecuzione, l'eventuale nullità del contratto non sortisce effetto; se una società di capitali è già stata iscritta nel registro delle imprese, l'eventuale nullità dell'atto costitutivo può essere dichiarata con effetti soltanto ex nunc e unicamente per le cause tassativamente elencate dalla norma citata).

Sotto il secondo profilo, talvolta la nullità di un atto non è opponibile a determinati terzi. Così, ad esempio, la sentenza che dichiara la nullità di un atto soggetto a trascrizione non è opponibile ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale (art. 2652 , n. 6 cod.civ.).
Queste eventualità vengono trattate in sede di disamina degli effetti indiretti dell'atto nullo .

Prescindendo dagli aspetti riferiti, la nullità dell'atto comporta che colui che ha effettuato una prestazione la quale rinviene la propria giustificazione nell'atto stesso, possa pretenderne la restituzione secondo le norme che disciplinano l'indebito (art. 2033 cod.civ.).

Quanto all'aspetto legato all'emissione della pronunzia di nullità di un contratto e alla conseguente condanna del detentore ormai sine titulo dell'immobile, è stato messo a fuoco come la sentenza che la disponesse è suscettibile di essere anticipata provvisoriamente in via esecutiva, anche se non ancora passata in giudicato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27416 dell'8 ottobre 2021).

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