Dichiaratività della pronunzia di nullità



La pronunzia giudiziale in forza della quale si accerta la nullità di un atto possiede natura dichiarativa nota1 Tale qualificazione giuridica è la logica conseguenza della inefficacia originaria dell'atto nullo. Non v'è infatti bisogno alcuno di rimuovere l'operatività dell'atto in quanto esso mai ha prodotto i propri effetti. E' sufficiente che giudizialmente venga accertata la portata del vizio invalidante per giungere a stabilire che, conseguentemente, l'atto non è mai stato, fin dall'origine, in grado di introdurre modificazioni nel mondo giuridico.

Note

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In argomento si veda Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.627 e ss., il quale sottolinea l'operatività di diritto della causa di nullità, ma anche la necessità di ottenere comunque una sentenza e la trascrizione della medesima allo scopo di evitare che il contratto nullo possa produrre effetti (seppure indiretti) nei confronti dei terzi (cfr. il n. 6 dell'art.2652 cod.civ.  ). Cfr. anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.933; Messineo, Il contratto in genere , in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, pp.394 e 395. top1

 

Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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