Trust: assenza di soggettività giuridica differenziata rispetto al trustee. (Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. n. 1826 del 20 gennaio 2022)

Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi- dotato altresì di legittimazione processuale- è solo il "trustee".

Commento

(di Daniele Minussi)
Che cosa è il trust dal punto di vista delle consistenza soggettiva? Esso non pare corrispondere nè ad un'entità soggettiva distinta rispetto al trustee nè ad un particolare modo di essere del diritto di proprietà (gestita da un soggetto nell'interesse di altro soggetto), stante il principio del numerus clausus ed ancor più della tipicità vigente in tema di diritti reali. Si aggiunga che il beneficiary può coincidere addirittura con la persona dello stesso settlor, con ciò potendosi manifestare ulteriori perplessità circa l'ammissibilità di un trasferimento che ha per oggetto un bene destinato comunque all'alienante. Del tutto comprensibilmente la S.C. ha pertanto rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo azionato dalla banca nei confronti del "trust" sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso. Unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi infatti il "trustee" e non un supposto centro di riferimento soggettivo, del tutto insussistente.

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