Revoca del testamento antecedente e cancellazione dell'atto di ultima volontà che la veicola. Quando va distinto il "contenuto" dal "contenitore". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8031 del 21 marzo 2019)

La cancellazione del testamento si configura, nello stesso modo della sua distruzione, quale comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione. Essa deve giuridicamente qualificarsi, alla luce dell'art. 684 c.c., come revoca tacita del detto testamento. Ne segue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, bensì l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 681 cod.civ. la revoca della revoca del testamento può essere effettuata soltanto in maniera espressa. La norma citata infatti fa riferimento esclusivo alle modalità di cui all'art. 680 cod.civ. (il quale prevede soltanto la possibilità di confezionare un nuovo testamento, o un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni). Cosa riferire allora del caso di specie, nel quale il disponente aveva sbarrato a penna il testamento olografo contenente la revoca del precedente testamento nella sua interezza? Secondo la S.C., la cui decisione non può non essere condivisa, la revoca della revoca è pienamente operativa, in quanto elimina radicalmente l'intero testamento (il quale veicolava la revoca) e non già semplicemente quest'ultima. Insomma: siamo fuori, a ben vedere, dall'ambito applicativo dell'art. 681 cod. civ. che ha quale termine di riferimento la singola disposizione di revoca del testamento e non già l'intero "contenitore" della volontà testamentaria. Una volta eliminato quest'ultimo (ciò che indubbiamente costituisce la conseguenza della sua integrale cancellazione con tratti di penna eseguiti dal testatore), non può che seguire la rinnovata operatività di quello cronologicamente antecedente. Rimane da domandarsi se sia o meno prospettabile un'indagine circa la consapevolezza del disponente di un siffatto effetto e circa la positiva intenzione di perseguirlo.

Aggiungi un commento