Forma della revocazione della revocazione del testamento



La disciplina formale della revocazione della revocazione del testamento è contenuta nell'art. 680 cod.civ., al quale l'art. 681 cod.civ. fa riferimento. La prima norma richiede un nuovo testamento ovvero un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Si faccia attenzione alla divergente disciplina formale della revoca della revoca rispetto a quella della semplice revoca. Mentre di quest'ultima sono date due varianti (revoca espressa: art. 681 cod.civ.; revoca tacita: art. 682 cod.civ.), per la prima l'art. 680 cod.civ. fa rinvio unicamente all'art. 681 cod.civ., vale a dire alle concrete modalità per il cui tramite si può perfezionare la revoca espressa. Dunque non si dà revoca tacita della revoca (espressa o tacita che sia nota1) ; come vedremo è dato invece di poter constatare la praticabilità di una revoca espressa di una revoca tacita.

La disposizione di cui all'art. 680 cod.civ. è idonea a dirimere i dubbi interpretativi circa la natura giuridica della revocazione della revocazione (se cioè essa possieda la stessa natura della revoca nota2 ovvero se si tratti di un vero e proprio testamento per relationem nota3). Essa ha infatti espressamente previsto che si ha revoca della revoca sia quando una siffatta volontà è contenuta in un atto qualificabile come negozio testamentario, sia quando essa è "pura", consistendo cioè in un atto che contiene semplicemente l'intento di revocare la revoca precedentemente fatta. Poiché quest'ultimo atto, a propria volta, può consistere o in parte nel contenuto di un testamento ovvero in un apposito atto qualificato dalla forma di cui all'art. 680 cod.civ. (vale a dire quella che qui si commenta: atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni) viene confermata la tesi della revoca della revoca quale negozio revocatorio di terzo grado nota4.

Circa l'impossibilità di configurare una revoca tacita della revoca occorre intendersi circa il significato da attribuire a questa espressione.
Del testamento infatti è possibile fare revoca tacita. Essa consiste nella disposizione contenuta in un testamento successivo a quello contenente una disposizione che, in quanto incompatibile con quella contenuta nel testamento cronologicamente posteriore, deve ritenersi revocata nota5 . In buona sostanza si tratta di un giudizio dell'interprete, ancorato al concreto atteggiarsi della disposizione (es.: Primo lega il quadro A, facente parte della propria collezione di dieci quadri, a Filano. Dopo un anno Primo, in un nuovo testamento, lega l'intera collezione dei propri quadri a Sempronio). Come sarebbe possibile porre in essere una revoca tacita della revoca?

Se la revoca (intesa come mera revoca) fosse contenuta in una scrittura priva del requisito dell'olografia essa non potrebbe avere effetto alcuno, dal momento che l'unica forma ammissibile dalla legge per la (mera) revocazione della revocazione è appunto l'atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. A fortiori non potrebbe neppure essere ipotizzata una revoca tacita o implicita della precedente revoca nota6.

Diversamente andrebbe qualora il tutto fosse veicolato da un atto qualificabile come testamento (Cass.Civ. Sez. II 1260/87 ). A questo proposito si discute (esprimendosi per lo più un'opinione favorevole) se l'atto avente i requisiti formali del testamento può essere contenutisticamente qualificato anche soltanto da una disposizione revocatoria della revoca, vale a dire anche in difetto di un concreto contenuto dispositivo. A ben vedere questo contenuto dispositivo potrebbe qualificarsi in due modi: a) come contenuto meramente reiterativo del precedente testamento (ed allora assume la sostanza di una rinnovazione), b) come contenuto (in tutto o in parte) divergente rispetto a quello di cui al testamento precedente. In quest'ultimo caso è di tutta evidenza che non è neppure il caso di parlare in senso proprio di revoca della revoca: si tratta di un nuovo testamento che, per la tecnica di redazione, potrà al limite fare riferimento per relationem al precedente testamento rispetto al quale anzi si pone come ulteriore conferma della revoca anzi fatta (per quanto concerne le disposizioni oggetto di variazione, incompatibili)nota7.

Cosa dire del testamento olografo, contenente revoca espressa di precedente disposizione testamentaria, che successivamente il testatore abbia cancellato integralmente con tratti di penna? E' stato deciso al riguardo come, in questa ipotesi, sia posto fuori gioco il modo di disporre di cui all'art. 681 cod.civ., dovendo piuttosto farsi riferimento all'art. 684 cod.civ., disciplinante la revoca tacita dell'intero testamento (Cass. Civ., Sez. II, 8031/2019). Insomma: venuto meno tutto il "contenitore", non potrebbe non venir meno anche la revoca che vi era contenuta, determinando la reviviscenza del testamento cronologicamente antecedente. In senso diametralmente opposto, si veda tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 11472/2020.

Deve inoltre ammettersi una revocazione espressa di una precedente revoca tacita nota8.
Giova rammentare che può darsi revoca tacita sia in relazione alle disposizioni contenute in un nuovo testamento incompatibili con quelle precedenti (art. 682 cod.civ.), sia con riferimento alla distruzione del testamento olografo (art. 684 cod.civ.), al ritiro del testamento segreto (art. 685 cod.civ.) all'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 cod.civ. ).

Nel primo caso è possibile, revocando espressamente il testamento posteriore, far venir meno anche la revoca implicita che esso contiene. In tale modo si determina automaticamente la reviviscenza delle disposizioni contenute nel testamento anteriore, senza che vi sia alcun bisogno di una apposita dichiarazione volta a nuovamente recepirne le disposizioni (essendo altrimenti configurabile un nuovo testamento, quantomeno per relationem ) nota9.

Quanto alla revoca che segue al ritiro del testamento segreto i casi sono due: se la scheda mantiene una sua propria valenza quale testamento olografo, il fatto del ritiro non implica una revoca, qualora invece la scheda non possieda le caratteristiche dell'olografia occorrerà procedere ad un nuovo deposito.

Cosa riferire della distruzione del testamento olografo (così revocato per il tramite di tale condotta materiale), cui facesse seguito revoca espressa di tale revoca implicita?
E' evidente che una revoca espressa della revoca tacita operata tramite distruzione della scheda non avrebbe certo l'effetto di ricostruire la materialità documentale ormai perduta definitivamente. E' tuttavia necessario distinguere tra il documento, inteso come il supporto cartaceo o comunque materiale e l'attività di documentazione. La perdita o la distruzione del documento non impediscono la ricostruzione del suo contenuto, anche per il tramite della prova testimoniale, né a ciò sono di ostacolo le norme che dispongono il rispetto di una determinata forma ad substantiam actus. Ciò di cui si intende dar conto è infatti costituito dal contenuto di un documento che era stato pur sempre perfezionato nel rispetto dei requisiti formali previsti a pena di nullità, nel rispetto cioè delle regole previste dall'ordinamento (cfr. II comma art. 2725 cod.civ., art. 2724 n.3 cod.civ. ). In altri termini non deve essere confusa la perdita del supporto materiale con la mancata adozione dell'indispensabile formalismo nota10.
Nel caso esaminato sarà dunque possibile, con l'ausilio di ogni mezzo istruttorio, ricostruire il contenuto della scheda testamentaria distrutta. La successiva revoca interverrà, perciò, a modificare le disposizioni testamentarie così ricostruite.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.556.
top1

nota2

Sono di questo parere Azzariti, La revocazione delle disposizioni testamentarie, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1982, p.280 e Giannattasio, Delle successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.348.
top2

nota3

Ravvisano nella revoca della revoca un testamento per relationem Romano, voce Revoca in N.sso Dig.it., Torino, 1968, p.819 e Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.182.
top3

nota4

Rossi Carleo, voce La revoca testamentaria mediante nuovo testamento, in Enc. giur.Treccani, vol. XXVII, 1991, p.5.
top4

nota5

Cfr. per tutti Caramazza, Delle successioni testamentarie. Artt.587-712, in Comm.teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.483.
top5

nota6

In questo senso Giannattasio, cit., p.348 e Brunelli-Zappulli, Successioni e donazioni, Milano, 1951, p.440.
top6

nota7

Similmente Caramazza, cit., p.481, per il quale in questo caso non si pone neppure un problema di revocazione di precedente revoca, giacché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili.
top7

nota8

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.556
top8

nota9

Caramazza, cit., p.482.
top9

nota10

Giannattasio, cit., p.354.
top10

Bibliografia

  • AZZARITI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Trattato Rescigno, 6, 1982
  • BRUNELLI-ZAPPULLI, Successioni e donazioni, Milano, 1951
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • ROMANO, Revoca, Torino, NDI, 1968

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma della revocazione della revocazione del testamento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti