La veste di terzo del legittimario rispetto alle scritture sottoscritte dal de cuius è tale solo in relazione alla proposizione dell'azione di reintegrazione della riserva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24182 dell'8 settembre 2021)

In relazione alle scritture private sottoscritte dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 cod.civ., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di rivendicazione di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo de cuius, la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), può essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della veste di terzo o di successore della parte, dunque ad essa assimilabile, del legittimario rispetto al de cuius è per lo più ambientato in relazione al tema dell'azione di riduzione. I legittimari lesi o pretermessi sono infatti considerati, in relazione ad eventuali donazioni dissimulate da compravendite, terzi rispetto al fenomeno simulatorio. Un mero ragionamento formalistico, basato sulla natura della posizione giuridica dell'erede quale ideale prosecutore della personalità del defunto, si porrebbe infatti in antitesi rispetto alla realtà pratica quando il legittimario risultasse leso nella quota di riserva, ovvero addirittura pretermesso proprio in conseguenza della condotta negoziale dell'ereditando (Cass. Civ. Sez.II, 6031/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 20868/04; Cass.Civ. Sez.II, 9956/07; Cass. Civ., Sez. VI-II, 15546/2017; Cass. Civ. Sez. II, 33430 /2019). Non è questo però il tema in esame: qui infatti si trattava dell'azione di rivendicazione di un bene in esito alla maturazione dell'usucapione in capo all'ereditando. Quid juris in riferimento alla scrittura da costui sottoscritta e dalla quale si sarebbe potuto desumere l'esclusione dell'animus rem sibi habendi? In questo senso la S.C. ha statuito che il legittimario erede del soggetto asseritamente usucapente è parte e non terzo.

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