La veste di terzo del legittimario rispetto alle scritture sottoscritte dal de cuius è tale solo in relazione alla proposizione dell'azione di reintegrazione della riserva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24182 dell'8 settembre 2021)
In relazione alle scritture private sottoscritte dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 cod.civ., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di rivendicazione di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo de cuius, la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), può essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova.