Confermabilità del testamento nullo. Conseguenza della natura apocrifa della sottoscrizione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 10065 del 28 maggio 2020)

L'art. 590 cod.civ., nel prevedere la possibilità di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", per questo motivo la norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso alla volontà del testatore.
La convalida ai sensi dell'art. 590 c.c. del testamento nuncupativo (testamento orale), qualora ritenuta ammissibile, suppone l'esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benchè non compiuta per iscritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non ogni invalidità testamentaria è sanabile per il tramite della conferma. Quando infatti non possa dirsi esistente una volontà riconducibile al testatore (come nell'ipotesi del testamento falsificato: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 719/65), o di quello apocrifo), la conferma non rinviene il proprio oggetto, consistente per l'appunto nell'intenzione di un soggetto di esprimere le proprie ultime volontà.

Aggiungi un commento