Ambito delle patologie testamentarie suscettibili di conferma



Quale specie di invalidità della disposizione testamentaria può essere sanata dalla conferma di cui all'art. 590 cod.civ. ?

Una risposta appagante non è semplice e richiede in primis una messa a fuoco delle varie alterazioni patologiche che possono inficiare l'atto di ultima volontà. Quest'ultimo può rivelarsi addirittura inesistente nota1. Si pensi alla scheda testamentaria, neppure come tale qualificabile in quanto informe o priva di qualsiasi elemento che ne consenta l'attribuibilità ad un determinato soggetto, al testamento falsificato (non confermabile: Cass.Civ. Sez. II, 719/65 ). In tutti questi casi l'inesistenza del testamento ne precluderebbe la confermabilità. D'altronde appare chiaro che la sanatoria presuppone l'esistenza di una volontà del testatore da salvaguardare, anzi fondandosi proprio sul rispetto dei voleri del de cuius anche quando questi diano luogo a disposizioni affette da vizi invalidanti. Queste ragioni vengono del tutto meno quando non sia neppure rintracciabile una volontà del disponente, come appunto nelle citate ipotesi.

Per gli stessi motivi neppure la conferma può giovare in tutti i casi in cui manca una volontà del disponente nota2 , ancorchè si tratti di vizi comunemente ricondotti alla categoria della nullità. Si pensi al testamento frutto di violenza assoluta: viene meno il collegamento con la persona del de cuius. Le dichiarazioni apparentemente imputate a costui in realtà non sussistono come tali, dovendo essere condotte ad un altro soggetto, presumibilmente contro la volontà del disponente. Le stesse cose si possono dire per le disposizioni di ultima volontà non serie (per scherzo) ovvero inficiate da errore ostativo.

Quanto alle altre cause di nullità che non eliminino radicalmente la stessa volontà del testatore, occorre ulteriormente distinguere. Se da un lato è indiscussa la confermabilità delle disposizioni nulle per difetto di forma nota3 , è invece controverso se il tenore letterale dell'art. 590 cod.civ. , norma che fa menzione della nullità "da qualunque causa dipenda ", manifesterebbe la sanabilità di ogni nullità, da qualsiasi causa conseguente. Il punto sarà oggetto di specifica disamina.

Occorre da ultimo chiedersi se la conferma possa avere ad oggetto anche un testamento semplicemente annullabile. In via generale, come è noto, l'annullabilità è contrassegnata dalla convalidabilità: ne discende l'illogicità di ritenere non confermabili disposizioni testamentarie che fossero inficiate da un vizio invalidante meno grave della nullità. La questione caso mai si riduce all'individuazione della normativa applicabile alla sanatoria: se cioè la medesima sia disciplinata dall'art. 1444 cod.civ. apri, disposizione peraltro dettata in materia di contratto in genere (in relazione alla quale non giova il rinvio di cui all'art.1324 cod.civ. che vale soltanto per gli atti unilaterali tra vivi) oppure più specificamente dall'art.590 cod.civ. , norma che tuttavia fa menzione unicamente alla nullità. Prevale tra gli interpreti quest'ultima soluzione nota4 : non vi sarebbe motivo di ricorrere all'applicazione analogica dell'art.1444 cod.civ. , stante l'esistenza della specifica norma dettata proprio in tema di disposizioni testamentarie, ancorchè nulle, la cui interpretazione estensiva non pone speciali problemi.

Note

nota1

Giuridicamente inesistente dovrebbe qualificarsi l'atto che, pur esistendo di fatto, fosse affetto daun vizio più grave rispetto a quello che conduce alla nullità, risultando preclusa addirittura la sua identificazione: Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. dir. e proc. civ ., 1964, p.1372; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del negozio giuridico, Napoli, 1986, p.242; Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969, p. 79; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 1994, p. 460 e ss..La differenza tra nullità ed inesistenza si palesa specialmente feconda nella materia in esame, proprio allo scopo di distinguere le ipotesi in cui la conferma ha modo di operare, cioè in relazione agli atti invalidi, rispetto a quelle in cui essa non giova, vale a dire con riferimento a quelli inesistenti. E' perciò compito dell'interprete accertare se esista quella "realtà minima" di cui deve constare il negozio per considerarsi esistente, ancorché invalido e, quindi, suscettibile di conferma.
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nota2

Sulla necessità che il testamento contenga sempre la volontà del testatore, ancorchè invalidamente manifestata, cfr. Azzariti- Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.595; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1952, p.270; Giannattasio, Delle successioni, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Libro II, Torino, 1978, p.40.L'eventuale conferma di una siffatta dichiarazione testamentaria, posta in essere nella consapevolezza del vizio, vale a dire dell'assoluto difetto di un'effettiva volizione del testatore, potrebbe al più integrare gli estremi di un atto di liberalità (diretta o indiretta).
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nota3

nota4

Cfr.Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.578 e Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.185.
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Sarebbe strano aprire la via alla conferma di un testamento nullo e negare (o rendere più difficile) la conferma del testamento annullabile, quindi affetto da un vizio meno grave. L'identità effetttuale dei due istituti farebbe pensare che non si rinvengano ostacoli significativi in ordine alla praticabilità della conferma di testamento annullabile (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.60 e Puccini, Note in tema di legittimazione congiuntiva alla conferma di testamneto affetto da anulllabilità assoluta, nel quadro degli atti di accertamento privato, in Giust.civ., 1983, vol.II, p.226). Occorre peraltro evidenziare una notevole simmetria tra art.1444 cod.civ. ed art.590 cod.civ. : entrambe le disposizioni richiedono, nel soggetto legittimato a far valere l'invalidità, la consapevolezza del vizio che ne è la causa, entrambe conoscono, in alternativa rispetto ad una modalità espressa, una modalità tacita che pone speciali problemi di costruzione quanto a natura giuridica (se cioè la convalida e la conferma tacita possiedano natura negoziale o meno). Entrambe le fattispecie sollecitano una riflessione circa l'esistenza di un collegamento di natura formale tra atto da sanare e atto con il quale la sanatoria si attua. In tal senso: Giannattasio, cit., p.40; Gabrielli, cit., p.1418.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PUCCINI, Note in tema di legittimazione congiuntiva alla conferma di testamento affeto da annullabilità assoluta, Giustizia Civile, II, 1983
  • SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969

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