Nullità del contratto di subfornitura



Ai sensi dell'ultima parte del I° comma dell'art. 2 della legge 18 giugno 1998 n.192  viene affermato il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate, anche nell'ipotesi in cui il contratto di subfornitura si debba considerare nullo per difetto dell'indispensabile formalismo dello scritto.

Seguendo i principi generali, alla nullità dell'atto avrebbe dovuto fare seguito l'applicazione della regola della ripetizione di quanto versato (da qualificarsi come indebito) ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. . E' evidente che sarebbe ben magra consolazione per il subfornitore che ha prodotto magari centinaia di migliaia di pezzi di un determinato particolare costruttivo di un macchinario industriale ritornare in possesso della merce. Si tratta infatti di una produzione che per lo più non può che essere utilizzata se non dal committente e che dunque non ha alcun valore economico residuale.

Per questo motivo la legge ha previsto non tanto una sanatoria dell'atto, quanto un recupero ex post della fattispecie nulla, ai fini della riconduzione ad essa degli effetti tipici del contratto, da reputarsi tuttavia efficaci ex lege nota1.

In questa chiave di lettura deve essere interpretata l'obbligazione, in capo al committente, di pagamento delle prestazioni già effettuate nonché l'ulteriore conseguenza, sempre prevista dalla disposizione in esame, della risarcibilità delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

L'analogia tra la disposizione in esame e l'art. 2126 cod.civ., dettato in materia di lavoro subordinato, è forte: d'altronde ambedue le norme sono accomunate da una ratio di tutela assai simile.

Per quanto attiene al richiamo della buona fede (soggettiva) quale elemento presupposto ai fini del risarcimento delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo, sembra evidente che tali spese debbano concretarsi negli esborsi ulteriori rispetto alla mera produzione delle merci già consegnate o all'effettuazione dei servizi già resi. Si pensi ai costi per la predisposizione di uno stampo che consente la lavorazione di una serie indefinita di pezzi, a fronte di una singola fornitura degli stessi. Per quanto attiene alla buona fede del subfornitore si tratta della condizione psicologica corrispondente all'aver confidato nella validità del contratto, ciò che rinviene le radici  nell'ignoranza circa la causa invalidante o la portata della stessa.

Note

nota1

Gioia, La subfornitura nelle attività produttive. Forma del contratto,  in Corriere giuridico, 1998, n. 8, p. 884; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 401.                               

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Bibliografia

  • GIOIA, La subfornitura nelle attività produttive, Il corrirere giuridico, VIII, 1998

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