Un problema di peculiare difficoltà è quello che si pone in relazione alla possibile condotta negoziale dell'estraneo acquirente e del coerede che abbia violato la preferenza legale accordata agli altri dall'art.
732 cod.civ..
Il meccanismo del retratto successorio è infatti tale da poter dar luogo all'automatica sostituzione del coerede retraente a detto terzo, senza che a questo effetto possano in alcun modo opporsi le parti che hanno stipulato la cessione onerosa
nota1.
E' possibile in qualche modo per costoro porre nel nulla l'atto di trasferimento, così impedendo l'operatività del retratto?
A questo proposito si potrebbe ricorrere ad una
risoluzione della vendita per mutuo consenso (art.
1372 cod.civ. ). Essa sarebbe in grado di eliminare l'atto negoziale al quale si riferisce, ponendolo nel nulla, anche se appare dubbio che possa sortire
efficacia retroattiva nei confronti dei terzi (terzo essendo il coerede retraente).
La semplice dichiarazione del retraente, che esprimesse l'intento di voler esercitare il riscatto, precedentemente effettuata sarebbe sufficiente a determinare l'acquisizione in capo a costui del diritto già oggetto di un atto di cessione la cui portata traslativa è storicamente innegabile. Ecco spiegato il particolare impegno profuso nell'individuazione di un congegno negoziale che sia idoneo ad eliminare per sempre ogni portata dell'alienazione precedentemente stipulata con l'estraneo. A questo fine, si è tentato di far ricorso ad atti negoziali non semplicemente di segno contrario rispetto a quello di vendita con la quale è stata violata la prelazione,
bensì aventi portata ricognitiva dell'originaria inefficacia dell'atto traslativo. Il tema è di stretta attinenza rispetto a quello dell'efficacia del
negozio di accertamento.
Che cosa dire dell' atto per il cui tramite il coerede alienante e l'estraneo acquirente riconoscano la totale inefficacia dell'atto di vendita della quota ereditaria a motivo dell'esistenza di una causa di nullità?
E' stato deciso al riguardo, seguendo una linea logica assolutamente condivisibile, che
una siffatta convenzione non potrebbe avere l'effetto di porre nel nulla la cessione precedentemente stipulata e, di conseguenza eliminare anche la forza acquisitiva automatica della dichiarazione di retratto effettuata,
se non nella misura in cui esista effettivamente ed obiettivamente una causa di nullità originaria dell'atto di trasferimento (Cass.Civ. Sez.II,
4703/99 ; Cass.Civ. Sez.II,
1442/78 ). Diversamente l'atto non potrebbe sortire se non un'efficacia meramente interna,
inter partes, senza poter incidere esternamente sui diritti dei terzi, quali il retraente.
Note
nota1
In tal senso Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, p. 457; Durante, voce Prelazione e riscatto. Retratto successorio, in Enc.giur. Treccani, p. 5; Burdese, La divisione ereditaria, Torino, 1980, p. 66. In particolare quest'ultimo A. parla di surrogazione soggettiva del coerede retraente.
top1top1Bibliografia
- BRUNELLI - ZAPPULLI, Il libro delle successioni, Milano, 1940
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
- DURANTE, Prelazione e riscatto, III, retratto successorio, Enc. giur. Treccani
Prassi collegate
- Quesito n. 155-2018/I, Prelazione statutaria e risoluzione per mutuo consenso di atto di donazione di quote di Srl