Accordo interpretativo



Essendovi contrasto circa l'interpretazione di un atto negoziale, è possibile che le parti si accordino circa il significato di esso per il tramite di  una nuova manifestazione di volontà. In questo caso si è di fronte ad un negozio interpretativo bilaterale, il cui scopo è quello di stabilire, con forza vincolante per le parti, il contenuto e gli aspetti rimasti incerti dell'atto anteriormente stipulato. Per effetto di una tale convenzione, combinandosi le dichiarazioni enunciative con quelle dell'atto interpretato, quest'ultimo viene ad assumere con efficacia retroattiva il senso determinato dalle parti.

L'interpretazione che procede da coloro che hanno formato l'atto viene appellata autentica nota1 .

Essa può essere fornita immediatamente, nel momento in cui il contratto viene perfezionato ovvero anche successivamente. Nella prima ipotesi si tratta di un'attività volta a conferire un significato più preciso alle espressioni utilizzate dai contraenti, nel secondo viene a dirimere i possibili dubbi di un testo letterale che possiede già un proprio senso.

Soprattutto in quest'ultima eventualità la convenzione avente ad oggetto la ricognizione del significato delle pattuizioni intercorse tra le parti viene ad assumere la chiara connotazione causale del negozio di accertamento nota2.

Quali sono gli effetti di una stipulazione di questa specie ?

Anzitutto occorre riferire che il Giudice non pare comunque legato a quanto previsto dall'accordo interpretativo, pure quando sia il frutto di una comune intesanota3 . L'attività giudiziaria è vincolata  unicamente ai petita introdotti in giudizio ed alle risultanze di causa (Cass. Civ. Sez. I, 5528/81 ).

Si può inoltre rammentare il nodo fondamentale della tematica dell'accertamento negoziale, consistente nell'apprezzamento degli effetti dichiarativi ovvero costitutivi della fattispecie. In altri termini l'interpretazione dovrebbe limitarsi al chiarimento di quanto precedentemente pattuito e non all'integrazione delle clausole contrattuali in base a pattuizioni che non potrebbero non essere considerate nuove.

Se Tizio e Caio si accordano nel senso di attribuire un determinato significato al contratto che hanno precedentemente stipulato, la questione della costitutività o della dichiaratività degli effetti di un tale patto può non essere rilevante tra di loro, nel senso che sicuramente li vincola; cosa dire tuttavia dei diritti dei terzi eventualmente incompatibili con il patto interpretativo ?

E' evidente che i terzi non possono essere pregiudicati dagli accordi con i quali fosse stato modificato il contenuto del contrattonota4.

All'accordo interpretativo in senso lato può essere ricondotto anche l'atto con il quale i beneficiari di attribuzioni testamentarie abbiano ad identificare i lasciti a ciascuno attribuiti con l'atto di ultima volontà. In tal caso l'interpretazione non riguarda un accordo precedentemente concluso tra le stesse parti che provvedono a dar corso all'operazione ermeneutica, ma riguarda la volontà di un terzo (tale il testatore). La prassi notarile ben conosce del fenomeno, spesso concomitante rispetto alla pubblicazione del testamento che venga contestualmente richiesta. In questa ipotesi è stato deciso che la causa di tale contrattazione non esaurisca i propri effetti nel consentire la trascrizione a favore dei beneficiari, ma determini l'attribuzione agli stessi dei beni individuati (Cass. Civ., Sez. II, 22183/2014).

Note

nota1

Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, p.126, parla di "interpretazione privata autentica".
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.416.
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nota3

Conforme Schlesinger, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, p.1135, il quale ritiene che l'accordo interpretativo rappresenta un "regolamento" e quindi un "valore" che sfugge ai normali principi che attengono alla ricostruzione giudiziale della realtà extraprocessuale.
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nota4

In tal senso Bianca, cit., p. 445.
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Bibliografia

  • BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949
  • SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, Temi, 1963

Prassi collegate

  • Quesito n. 165-2014/T, Atto integrativo della compravendita per fruire del diritto alla detrazione ex art.16 bis Tuir
  • Quesito n. 196-2014/A, Germania – volontaria giurisdizione: atti di disposizione di eredità devoluta a minore
  • Studio n. 230-2007/T, Atto integrativo e di rettifica

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