La ricostruzione del testamento distrutto o smarrito



Qualora la scheda testamentaria vada distrutta ovvero smarrita ci si pone il quesito della ricostruibilità della stessa.

Giova a tal fine una premessa: si sta discutendo della distruzione o dello smarrimento involontari. L'eventuale lacerazione, eliminazione volontaria da parte del testatore del supporto materiale sul quale il testamento venne stilato è ipotesi ben diversa: ai sensi dell'art. 684 cod.civ. si tratta di una condotta materiale che integra una revoca (sia pure presunta juris tantum ) (Cass.Civ. Sez. II, 12098/95 ).

Tornando al problema enunciato, prevalentemente si reputa che il rigore del formalismo testamentario non possa impedire la ricostruibilità, anche mediante prova testimoniale, del contenuto dell'atto di ultima volontà redatto per iscritto che fosse andato distrutto ovvero smarrito (es.: un incendio distrugge la casa nella quale si trovava la scrivania nel cui cassetto era contenuto il testamento che tutti i familiari sapevano contenere determinate disposizioni in quanto il testatore medesimo aveva più volte mostrato la scheda testamentaria)nota1.

In questa ipotesi è in gioco non già l'attività di documentazione (che pure venne svolta con la forma prescritta a pena di nullità) bensì la disponibilità materiale del documento.

Facendo applicazione delle norme di cui agli artt. 2724 n. 3 e 2725 cod. civ. sarà dunque possibile provarne il contenuto a mezzo di testimoni (Tribunale di Roma 17/03/1994 ; Cass.Civ. Sez. II, 3286/75 ) nota2.

Si aggiunge la considerazione secondo cui nell'ordinamento esisterebbe un principio generale in base al quale sarebbe sempre consentita la ricostruzione di atti e documenti smarriti o distrutti nota3.

Note

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In questo senso Caramazza, Delle successioni testamentarie. Artt.587-712, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.494: occorre infatti distinguere tra dichiarazione negoziale e documentazione della stessa, per cui il venir meno di quest'ultima non pregiudica la possibilità di provare altrimenti di aver effettuato la predetta dichiarazione.
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Analogamente Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.820.
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Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.443.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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