La confermabilità



Una delle più notevoli applicazioni del generale principio di conservazione (utile per inutile non vitiatur) e ad un tempo di deroga, rispetto alla regola dell'impossibilità di convalida nel negozio nullo di cui all'art.1423 cod.civ. , è introdotta nel nostro ordinamento dall'istituto della conferma. Esso si esplica nella possibilità che il testamento (art.590 cod.civ. ) o la donazione (art.799 cod.civ. ) invalidi siano fatti salvi negli effetti da una manifestazione di quei soggetti che, a conoscenza della causa di invalidità (da qualunque causa dipenda), pur essendo legittimati a far valere il vizio, abbiano preferito dare attuazione alla volontà del disponente nota1. Giova rilevare la differenza tra la conferma del testamento, atto intrinsecamente unilaterale e necessariamente unipersonale e la conferma della donazione, la quale possiede struttura contrattuale, dunque bilaterale. E' stato così deciso nel senso della non confermabilità della mera dichiarazione unilaterale intesa ad effettuare la liberalità, tuttavia non accettata dal beneficiario (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2700/2019).

Il senso è quello di salvare un intento che non ha più alcuna possibilità di essere ripetuto. A ciò si aggiunga l'opportunità di permettere che i congiunti del defunto ne possano onorare la memoria rispettandone comunque la volontà nota2. Se Tizio e Caio stipulano una vendita immobiliare affetta da nullità possono sempre ripetere l'atto. Qualora Tizio abbia confezionato un testamento nullo, appare invece chiaro che, essendo l'atto di ultima volontà destinato ad assumere efficacia in esito alla morte del testatore, più non vi sarà la possibilità per costui di nuovamente provvedere. La stessa cosa si può ripetere per la donazione, con l'avvertenza che l'art. 799 cod. civ. si riferisce ad un'attuazione o ad una conferma postuma dell'atto di liberalità che segue alla morte del donante, dovendo per il resto essere applicata la normativa generale in relazione al tempo che precede tale momento.

Esamineremo in modo compiuto la natura giuridica della conferma, assumendo altresì in considerazione la forma che la stessa può assumere, la legittimazione attiva in ordine al perfezionamento, le condizioni alle quali può intervenire con particolare riferimento ai vizi che per il suo tramite possono essere superati, infine l'ambito delle disposizioni sanabili.

Note

nota1

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.216; Palazzo, Le donazioni, in Comm. al cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.468.
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nota2

Cicu, Il testamento , Milano, 1951, p.27.
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Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • PALAZZO, Donazione, Torino, Dig.disc.priv. sez.civ., 1991

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