Disposizioni post mortem e confermabilità



Come è noto l'art.590 cod.civ. prevede che le disposizioni testamentarie nulle possano essere confermate in esito alla morte del testatore. E' dubbio se la disposizione riguardi soltanto le disposizioni tipiche, cioè quelle con le quali il de cuius provvede ad attribuire le proprie sostanze (istituzione d'erede, legato, modo, etc.) ovvero anche il contenuto atipico del testamento , vale a dire i c.d. atti post mortem, (riconoscimento di figlio naturale , nomina del tutore o del protutore, etc., ciò cui fa riferimento il II comma dell'art.587 cod.civ. ).

Appare condivisibile l'impostazione di chi opera una distinzione sulla scorta della patrimonialità o meno della disposizione, indipendentemente dalla natura tipica ovvero atipica di essa (o per meglio dire del fatto che si tratti di una disposizione mortis causa o post mortem, indifferentemente veicolabile da un atto tra vivi o da un testamento) nota1. Così sarebbero confermabili, in quanto qualificate dalla patrimonialità, disposizioni quali la nomina dell'esecutore testamentario, il negozio di fondazione, etc.. Non soggetti a conferma invece si paleserebbero atti quali il riconoscimento di figlio naturale, la datio tutoris, etc.. E' dubbia la confermabilità della riabilitazione dell'indegno, stante la natura personale del perdono che si manifesta per il tramite di essa.

Note

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Così Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. dir. proc. civ ., 1964, p.1398. Per gli atti connotati da patrimonialità anche indiretta la conferma sarebbe ammissibile, stante l'accessorietà degli stessi rispetto ai veri e propri atti di disposizione dei beni dell'asse. Per gli altri atti la conferma non potrebbe dirsi consentita, considerato l'interesse pubblico che essi normalmente soddisfano.
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Bibliografia

  • GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964

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