L'efficacia sanante delle cause di invalidità della fusione che segue all'esecuzione delle formalità pubblicitarie (art.
2504 quater cod. civ. )
non è assoluta. In esito all'iscrizione non possono infatti essere sanati
i vizi, qualificabili in chiave di inesistenza ed individuabili nella
mancanza obiettiva delle delibere assembleari o dell'atto di fusione , di talché di fusione non si possa neanche parlare.
Ulteriori cause di inesistenza della fusione possono ravvisarsi, a titolo esemplificativo, ogniqualvolta:
- l'atto di fusione è stato stipulato in assenza delle deliberazioni di fusione o quando dette deliberazioni siano da ritenere a loro volta giuridicamente inesistenti o non abbiano avuto ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione o di un progetto conforme a quello approvato dalle altre società partecipanti;
- le deliberazioni di fusione esistono, ma l'atto di fusione non è stato materialmente sottoscritto o diverga in modo sostanziale dalle predette deliberazioni;
- vi sia palese divergenza tra le dichiarazioni negoziali delle società partecipanti alla fusione;
- manchi in modo assoluto la causa di fusione, ossia, ad esempio, quando manca la determinazione del rapporto di concambio, ove previsto dalla legge.
Bibliografia
- ANGELICI, La nullità della fusione, Riv. dir. comm., I, 1992
- CASADEI D., Invalidità della fusione ed azioni esperibili: con particolare rif. all'incongruità del rapporto di cambio, Roma, 1993
- SERRA-SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società, Torino, Quaderni di dir. comm. europeo, 1994