La legge è muta circa l'individuazione dei soggetti che possono confermare la disposizione testamentaria invalida. L'art.
590 cod.civ. fa menzione in modo generico di "chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione"
nota1. Giova, sotto tale profilo, il riferimento all'
art.799 cod.civ. che simmetricamente prevede la conferma delle donazioni nulle, tuttavia precisando che legittimati alla conferma sono gli
"eredi o aventi causa dal donante". Analogamente si potrà dire nel caso in esame: dunque
legittimato alla sanatoria sarà anzitutto l'erede, indifferentemente dal fatto che questa qualità sia tale ex lege o per testamento nota2.
E' appena il caso di segnalare che talvolta l'erede di cui sopra perderà questa sua qualità proprio in conseguenza della conferma. Si ipotizzi che Caio, erede ab intestato, venga a dare volontaria attuazione alla disposizione (contenuta in un testamento nullo perchè privo della data) che istituisce erede universale Sempronio, con l'esclusione di ogni riferimento ad altri soggetti. Appare evidente che, in forza della conferma operata da Caio, costui non dovrà più essere considerato erede, stante la retroattività dell'eventuale accettazione che Sempronio può compiere in esito alla sopravvenuta efficacia della delazione a proprio favore.
Ulteriori soggetti legittimati a porre in essere la conferma possono essere gli aventi causa dal disponente, vale a dire i legatari
nota3 . Ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stato disposto un sublegato: si pensi al legato nullo avente ad oggetto lo stesso bene che sia contenuto in un testamento cronologicamente successivo a quello nel quale era stato lasciato ad altro soggetto. Il beneficiario del legato disposto nel testamento precedente ben potrà confermare il legato nullo previsto nell'ulteriore testamento, ciò che importa revoca della disposizione incompatibile. E' poi possibile che un legatario assuma successivamente la qualità di erede: si pensi all'ipotesi in cui l'erede legittimo rispetto a disposizioni testamentarie invalide (come tale legittimato all'impugnativa oppure alla conferma) venga meno, lasciando come erede colui che già rivestiva la qualità di legatario rispetto alle stesse (
Cass. Civ. Sez. II, 28602/2020).
Note
nota1
D'altronde sia l'
art.590 cod.civ., sia l'
art.799 cod.civ. sono il frutto dell'
art.1311 del previgente codice civile del 1865 che, contemplando le due ipotesi congiuntamente, faceva espressa menzione di eredi ed aventi causa. In dottrina (Stolfi, Appunti sull'art.590 c.c., in Giur. it., 1977, vol.I, p.357) è stato anche affermato che l'art.
590 cod.civ. si riferirebbe al successibile danneggiato, il quale darebbe volontaria esecuzione ad un testamento nullo, nonostante la privazione della ulteriore parte che invece gli spetterebbe in virtù di una successione legittima. E' comunque evidente che la legittimazione a confermare la disposizione nulla si ricollega all'interesse a far valere la nullità: solo chi ha questo interesse può rinunziare a tutelarlo confermando il testamento (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.62).
top1nota2
Così Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, p.135.
top2nota3
Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, p.492.
top3Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- GAZZONI, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974
- PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953
- STOLFI, Appunti sull'art. 590 c.c., Giur. it., I,2, 1977