Matrimonio putativo



Ai sensi dell'art. 128 cod.civ. nota1 nel caso in cui il matrimonio venga dichiarato nullo, si producono rispetto ai coniugi che lo abbiano contratto in buona fede (ovvero il cui consenso sia stato estorto con violenza ovvero determinato da timore di gravità eccezionale) gli effetti di un valido matrimonio fino alla sentenza che ne pronunzia la nullità (Cass. Civ. Sez. I, 2734/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 1780/96). Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della l. 76/2016 la norma si applica anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Se la buona fede è tale soltanto per uno dei coniugi, gli effetti enunciati si producono soltanto in favore del medesimo. Se la mala fede riguarda entrambi i coniugi gli effetti di un valido matrimonio si producono soltanto in favore dei figli, a meno che la la nullità dipenda da o incesto (e non più da bigamia, stante la modifica alla norma in esame introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013). In quest'ultimo caso, rispetto ai figli si applicherà l'art.251 cod.civ. (norma a propria volta modificata per effetto della legge di riforma della filiazione).

Si tratta, come è evidente, di un eccezionale recupero dell'atto nullo da parte del legislatore in considerazione dell'instaurazione di fatto del rapporto matrimoniale.

Circa il concetto di mala fede nota2, la quale rileva non soltanto ai fini della produzione degli effetti propri del matrimonio, ma anche relativamente all'obbligazione indennitaria a carico del coniuge al quale sia imputabile l'invalidità del matrimonio, essa si identifica nella colpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità nota3.

Ai sensi del II° comma dell'art. 128 cod.civ., Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

L'art. 129 cod.civ. nota4 prescrive che, quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per quanto attiene ai provvedimenti concernenti la prole, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 155 cod.civ., anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del matrimonio sia stata pronunziata da Tribunale ecclesiastico successivamente delibata in Italia (Cass. Civ. Sez. I, 2728/95 ).

Note

nota1

E' pacifico in dottrina (cfr.tra gli altri Vassalli, Matrimonio putativo , in N.Dig.it., Torino, 1939, p.341) che l'art. 128 cod.civ. rappresenti una deroga rispetto ai caratteri della nullità, avvicinandosi piuttosto all'annullabilità proprio per il particolare rilievo concreto e diretto che assume il vincolo matrimoniale.
top1

nota2

Per una definizione del coniuge in mala fede come di colui al quale è imputabile la nullità del matrimonio, cfr. Finocchiaro, Matrimonio civile (diritto vigente), in Enc. dir., 1975, p.202.
top2

nota3

Si veda Nicolò, Matrimonio putativo, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, p.180; Franceschelli, Il matrimonio civile: invalidità, in Tratt. di dir. civ. dir.da Rescigno, vol.I, t.2, Torino, 1982, p.675. Da alcuni (Santosuosso, Il matrimonio, in Comm.cod.civ., 1983, p.424; Nicolò, cit., p.182 ) è stato sostenuto che basterebbe il solo dubbio circa l'esistenza di una causa di nullità per negare la buona fede. Si ritiene inoltre applicabile anche l'art.1147 cod.civ., in forza del quale la buona fede si presume (Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano, 1978, p.371).
top3

nota4

Santosuosso, cit., p. 441 ha messo in evidenza come la norma rappresenti una delle più rilevanti innovazioni della riforma del 1975, in considerazione della speciale consistenza del vincolo matrimoniale, anche quando è affetto da causa invalidante.
top4

Bibliografia

  • FINOCCHIARO, Matrimonio civile (diritto vigente), Enc.dir., 1975
  • FRANCESCHELLI, Il matrimonio civile: invalidità, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • LANZILLO, Il matrimonio putativo, Milano, 1978
  • NICOLO', Matrimonio putativo, Padova, Comm.riforma diritto di famiglia, 1977
  • SANTOSUOSSO, Il matrimonio, Comm.cod.civ., 1983

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Matrimonio putativo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti