Effetti indiretti del negozio testamentario nullo



Al testamento nullo è possibile applicare i principi generali dettati per il contrattonota1 . Così, per quanto attiene alla legittimazione ad agire per fare dichiarare il vizio invalidante, è evocabile l'art. 1421 cod.civ. (assolutezza). Relativamente alla imprescrittibilità della azione di nullità è praticabile il riferimento all'art. 1422 cod.civ.; anche se è il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 480 cod.civ. , l'azione di nullità non può esperirsi da quel chiamato che, non avendo fatto accettazione d'eredità entro dieci anni dall'apertura della successione, non può più dirsi titolare di un interesse ad agire.

Anche in materia di testamento nullo, prescindendo dalla disamina dell'istituto della conferma di cui all'art. 590 cod.civ. (oggetto di separata analisi) si può inoltre parlare di effetti indiretti . Nell'ipotesi in cui, pur essendo l'atto inetto a fondare qualsiasi efficacia, si dovesse nei fatti dare esecuzione alle disposizioni contenute nell'atto di ultima volontà, non potrebbe non farsi applicazione del principio di cui all'ultima parte dell'art. 1422 cod.civ.. Sarebbero conseguentemente salvi gli effetti dell'usucapione ovvero, inversamente, quelli della prescrizione dell'azione di ripetizione nota2.

Occorre infine sottolineare le conseguenze che scaturiscono proprio dall'inettitudine del negozio testamentario, una volta riconosciuto radicalmente invalido, a dar vita a disposizioni produttive di effetti. Si intende più precisamente alludere alla applicazione delle norme che prevedono l'operatività di meccanismi attributivi dell'asse ereditario alternativi rispetto alla volontà testamentaria: tali la rappresentazione, la sostituzione, l'accrescimento ovvero, quando di tutti questi istituti in concreto non sussistessero i requisiti, la devoluzione del compendio in forza delle norme proprie della successione legittima .

Quando poi fosse in questione un legato, il lascito si risolverebbe a vantaggio dell'(erede) onerato. Quando gli onerati fossero in numero maggiore, il beneficio sarebbe proporzione alla quota di ciascuno (art.677 cod.civ. ).

Note

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Ritengono estensibili al testamento le norme relative all'invalidità del contratto, Capozzi, Successioni e donazioni, vol.I, Milano, 1983, p.434; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995, p.298 e ss.; Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. di dir.priv. dir. da Rescigno, vol.II, Torino, 1982, p.166. Di opinione contraria, per l'esistenza di una disciplina autonoma che farebbe escludere l'applicabilità al testamento delle norme sul contratto, Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv.dir.civ., vol.I, 1984, p.245; Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p.167.
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nota2

Da rilevarsi il limite che questa norma trova nell'art.480   cod.civ., nel senso che l'azione di nullità non potrà essere esperita dal chiamato che, non avendo accettato in dieci anni l'eredità, è privo di interesse.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • BONILINI, La prelazione volontaria, Milano, 1984
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CRISCUOLI, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990

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