Nullità dell' atto di fusione



Ai sensi dell'art. 2504 quater cod. civ. , una volta che siano state eseguite le iscrizioni dell' atto di fusione a norma del secondo comma dell' art. 2504 cod. civ., l'invalidità dell' atto di fusione non può essere pronunciata, rimanendo tuttavia salva la possibilità, per i soci o i terzi che abbiano subìto un danno in conseguenza della fusione, di richiederne il risarcimento nota1.

Questa prescrizione ha quale effetto quello di sanare in maniera assoluta ed indiscriminata qualsiasi invalidità dell'atto di fusione, in essa ricompresa la nullità (Cfr. Appello di Milano, 15/07/1994 ). Vengono in esame al riguardo sia i vizi dell'atto di fusione in quanto tale, sia le alterazioni patologiche riguardanti il procedimento antecedente o successivo alla stipulazione dell'atto (Cass. Civ. Sez. I, 28242/05 cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 8864/12 nonchè Cass. Civ. Sez. I, 5602/2020 addirittura in riferimento all'inesistenza di una delle deliberazioni assembleari). Nello stesso senso, si veda Cass. Civ., Sez. I, 2723/2013 in tema di conseguenze di scissione "negativa", nella quale cioè sia stato assegnato alla beneficiaria un patrimonio negativo.

Occorre chiarire quale sia il significato dell'art. 2504 quater cod. civ., soprattutto con riferimento alla prescrizione di carattere generale riguardante le patologie nell'ambito societario, cioè a dire l'art. 2332 cod. civ.. Come è noto quest'ultima norma prescrive che, una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, non possa più essere dichiarata la nullità della società di capitali, se non in uno dei tassativi casi previsti. Ciò a motivo dell'efficacia costitutiva dell'effettuazione della pubblicità e della rilevanza nei confronti dei terzi del fenomeno societario.

Nel caso che ci occupa, l'art. 2504 quater cod. civ. connota invece l'intervenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie di una ben più forte efficacia: a far tempo dall'iscrizione nota2 dell'atto presso il registro delle imprese non è ulteriormente possibile pervenire ad alcuna pronunzia invalidante, senza che si diano eccezioni. Essa dunque ha un carattere più incisivo e profondo rispetto all' art. 2332 cod. civ., il quale pure ne rappresenta l'antecedente logico-giuridico. La norma sembrerebbe a prima vista riguardare le sole cause di invalidità dell'atto di fusione (quali ad es. i difetti eventuali della volontà dei soggetti che lo stipulano o i difetti attinenti alla legittimità della fonte da cui ricavano il potere rappresentativo degli enti che stipulano l'atto).Pare invece pertinente ricomprendere nell'effetto sanante proprio della disposizione anche le patologie che possono inficiare altre fasi del procedimento di fusione, quali gli eventuali vizi del progetto ovvero delle deliberazioni, poichè la regolarità del procedimento intero concorre alla regolarità dell'atto di fusione. La ragione ispiratrice dell'ampiezza della norma deve ricercarsi nella constatazione della difficoltà, se non dell'impossibilità di procedere, per effetto della dichiarazione della nullità dell'atto di fusione, alla scissione dei patrimoni e delle aziende compenetrati in conseguenza della fusione e della ripartizione degli effetti di queste operazioni fra i soci e i creditori degli enti interessati. La legge, cioè, nel bilanciare costi e sacrifici delle scelte da fare, ha stimato meno onerosi e più sopportabili in concreto i costi derivanti dalla sanatoria rispetto a quelli conseguenti alle operazioni di ripristino delle condizioni anteriori alla fusione nota3.

Al fine di temperare l'assolutezza della norma in esame, che non discrimina, quanto ad efficacia sanante, tra le varie ipotesi di invalidità, tra gli interpreti si è fatta strada l'idea secondo la quale potrebbe distinguersi dalla nullità della fusione, l'inesistenza della stessa. Quale sarebbe l'efficacia peculiare di quest'ultima condizione giuridica? Diverrebbe inapplicabile la sanatoria di cui all'art. 2504 quater cod. civ. al caso in cui, a cagione dell'estrema difettosità della fattispecie, quest'ultima non potesse neppure essere ricondotta a quella della fusione nota4. Occorre a tal proposito evidenziare la situazione che si determina in seguito alla stipulazione dell'atto di fusione che venisse effettuata nonostante la proposizione di opposizione alla delibera di fusione in precedenza adottata: in giurisprudenza è stata attribuita la qualificazione in termini di inefficacia (erga omnes) all'atto di fusione che fosse stato perfezionato nonostante la proposizione di opposizione da parte dei creditori di una delle società (Tribunale di Velletri, 10/08/1994). All'atto inefficace non si estenderebbe la forza sanante prevista dall'art. 2504 quater cod.civ. .

Questa forza è inoltre condizionata all'intervenuto perfezionamento degli adempimenti pubblicitari di cui all' art. 2504 cod. civ. (vale a dire al compimento dell'ultima delle iscrizioni necessarie che riguardano lo stesso atto di fusione presso i registri delle imprese in cui hanno sede le varie società che vi prendono parte). Fino al momento in cui questa ultima iscrizione non sia compiuta, è possibile per gli interessati, impugnando l'atto di fusione, richiedere agli organi giudiziari un provvedimento di natura cautelare che sospenda l'efficacia dell' atto, impedendo le ulteriori iscrizioni in corso di effettuazione. Ciò varrebbe ad evitare che, intervenuto il perfezionamento della fattispecie prevista dalla norma in esame, potesse essere invocata l'efficacia della sanatoria prevista dall' art. 2504 quater cod. civ. , nota5.

Note

nota1

Cfr. Angelici, in Riv. dir. comm., vol. I, 1992, pp. 272 e ss., il quale ammette a favore dei soci di minoranza anche un risarcimento in forma specifica nei casi in cui siano danneggiati dai rapporti di cambio.
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nota2

Si tratta di una vera e propria decadenza dall'azione di opposizione alla fusione volta alla conservazione degli organismi societari: così Afferni, La nuova disciplina delle fusioni e delle scissioni, il commento, in Corriere Giuridico, 1991, p. 407.
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nota3

Così Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, vol. I, Milano, 1997, p. 632
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nota4

Scognamiglio, in Riv. dir. comm., 1992, vol. I, p. 1027.
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nota5

Deve segnalarsi che, a differenza di quanto l'art. 645 c.p.c. dispone relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo, la quale deve essere portata a conoscenza del cancelliere dell'ufficio che emise il decreto per evitare che questi rilasci copia del decreto in forma esecutiva, l'art. 2503 cod. civ. non impone, come sarebbe stato opportuno, che copia dell'opposizione venga notificata all'ufficio del registro per impedire che questo accetti, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla pubblicità della deliberazione di fusione, il deposito dell'atto correlativo. L'opportunità della suddetta notificazione ha assunto oggi particolare importanza dopo che la legge ha introdotto l'istituto della sanatoria di ogni invalidità del procedimento in esito all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione. Non sembra d'altra parte estensibile per analogia la norma dell'art. 645 c.p.c. sopra citata, attesa la differenza sostanziale della situazione da essa regolata rispetto a quella di cui qui si tratta.
Si deve dunque ritenere che l'unica remora, probabilmente sufficiente, alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di atti di fusione, in pendenza di opposizione dei creditori e in assenza di specifica autorizzazione del tribunale, sia costituita dalla responsabilità per danni che opportunamente la legge pone a carico della società risultante dalla fusione e, indirettamente, delle persone che l'hanno materialmente realizzata.
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Bibliografia

  • AFFERNI, La nuova disciplina delle fusioni e delle scissioni, il commento, Corriere Giuridico, 1991
  • ANGELICI, Riv.dir.comm., I, 1992
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • SCOGNAMIGLIO, Riv.dir.comm., I, 1992

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