Sanabilità della annullabilità




La situazione di annullabilità è suscettibile di essere sanata. Per quanto riguarda il contratto in genere l'istituto che viene in esame a questo proposito è la convalida: vale a dire l'atto mediante il quale il contraente, al quale spetta la titolarità dell'azione di annullamento, sana il contratto annullabile (art. 1444 cod.civ. ).

In materia di matrimonio, testamento, atti deliberativi di organi collegiali sono previste norme specifiche in forza delle quali, sussistendo determinati presupposti, è data la possibilità di far salva l'attività giuridica posta in essere.

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