Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 119


Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle
condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia
ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione
dall'autorità competente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 119"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti