Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 10


Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia
presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma
dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato
definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via
eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad
istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno
speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal
caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per
la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

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