Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 14


Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del
successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare
del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto
articolo.
Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti
alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei
lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio
superiore, senza bisogno di formare istruttoria.

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