Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 6


Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni.
Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i
seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua
kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se
si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri
100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale
limite quello corrispondente allo scopo predominante.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg. 12 luglio 1993, n.275).

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