Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 13


Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate
subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi,
con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e
prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno
stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in
caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e
pericolo del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti
né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere
data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette,
dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

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