Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 16


Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle
relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le
riguardano.
Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno
osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le
disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli
impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di
questa legge.

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