Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 15


Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono
fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col
Ministro per le finanze.
Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del
provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza
competente per territorio, salvo che siano state presentate
opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è
fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per
le finanze (Articolo così modificato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1955,
n. 1534).

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