Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 4


Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti
elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non
siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso
dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione
limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice
effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente,
salvo quanto è disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti
dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura
delle concessioni.

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