Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 9


1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
(Comma prima sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Successivamente, gli originari commi 1 e 1-bis sono stati così sostituiti con i commi 1, 1-bis e 1-ter dall'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
(Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.
(Gli originari commi 1 e 1-bis sono stati così sostituiti con i commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.
3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

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