Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 1


Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se
artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le
quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per
l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al
sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino
attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori
pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei
lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici,
previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi
suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli
elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli interessati possono ricorrere ai tribunali
delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli
elenchi stessi.

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