Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 18


I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono
lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le
rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al
Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto
di concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

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