Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 12


Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o
per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o
per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione
dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori
pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti
a modificare i rispettivi progetti.
Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio
superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per
quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo
II.
Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte,
ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.
Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per
nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli
interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio
superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e
più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri
richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o
energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle
caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle
quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

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