Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 5


In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle
finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la
dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantità dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale
prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di
derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre
1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia
avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due
anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dell'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.
L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo
comma, della l. 689/1981 cit.).
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che
abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione
posteriormente al 1° febbraio 1917.

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