Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 5bis


Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per
uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi
quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque
pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni,
nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni
effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico.
Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per
l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti
pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del
sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire
adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei
provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al
comma 2.
Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai
provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta
giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi
dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino
e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 12 luglio 1993, n. 275).

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